Richiesta di separazione
Separazione e Divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile In presenza di determinate condizioni, i coniugi possono decidere di separarsi o divorziare dava
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Possono accedere a questa procedura i coniugi che:
hanno contratto matrimonio nel Comune di Villette, oppure è il Comune di trascrizione dell'atto di matrimonio contratto in altro Comune o all'estero;
sono residenti nel Comune di Villette (uno od entrambi).
NON è tuttavia possibile procedere davanti all’Ufficiale dello Stato Civile nel caso in cui:
siano presenti figli minori;
siano presenti figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’Art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992;
siano presenti figli economicamente non autosufficienti.
hanno contratto matrimonio nel Comune di Villette, oppure è il Comune di trascrizione dell'atto di matrimonio contratto in altro Comune o all'estero;
sono residenti nel Comune di Villette (uno od entrambi).
NON è tuttavia possibile procedere davanti all’Ufficiale dello Stato Civile nel caso in cui:
siano presenti figli minori;
siano presenti figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’Art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992;
siano presenti figli economicamente non autosufficienti.
Descrizione
Il Decreto Legge n. 132/2014 convertito dalla Legge n. 162/2014 permette ai coniugi di comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di:
separazione personale;
cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso);
scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio civile);
di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Nel caso in cui venga scelta la procedura davanti all'Ufficiale di Stato Civile, l'assistenza di un avvocato è facoltativa.
separazione personale;
cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso);
scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio civile);
di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Nel caso in cui venga scelta la procedura davanti all'Ufficiale di Stato Civile, l'assistenza di un avvocato è facoltativa.
Come fare
Presentata la dichiarazione sostitutiva in cui viene richiesto di procedere alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni precedentemente stabilite all’Ufficio competente, l’Ufficiale di stato civile provvede all’acquisizione dei documenti utili al procedimento e una volta in possesso di quanto necessario fissa la data di redazione dell’accordo, previo contatto con i coniugi.
- Redazione dell’accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli Avvocati.
Qualora gli sposi non conoscessero la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
In tale occasione verrà fissato un nuovo appuntamento (non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo) al fine di confermare le volontà precedentemente espresse.
- Conferma dell’accordo
Nel giorno concordato con l’Ufficio, i coniugi devono presentarsi entrambi per rendere all’Ufficiale di Stato Civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.
La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo. Per espressa previsione dell’Art. 12, comma 3 del Decreto Legge n. 132/2014, così come convertito dalla Legge n. 162/2014, non è possibile differire tale secondo appuntamento per alcuna ragione, nemmeno per motivi di salute.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dell’accordo, quindi in occasione del primo incontro in cui viene redatto lo stesso.
La dimostrazione della data di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio, si avrà con la richiesta dell’emissione dell'estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, dove verranno apposte le debite annotazioni a procedimento concluso.
- Redazione dell’accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli Avvocati.
Qualora gli sposi non conoscessero la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
In tale occasione verrà fissato un nuovo appuntamento (non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo) al fine di confermare le volontà precedentemente espresse.
- Conferma dell’accordo
Nel giorno concordato con l’Ufficio, i coniugi devono presentarsi entrambi per rendere all’Ufficiale di Stato Civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.
La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo. Per espressa previsione dell’Art. 12, comma 3 del Decreto Legge n. 132/2014, così come convertito dalla Legge n. 162/2014, non è possibile differire tale secondo appuntamento per alcuna ragione, nemmeno per motivi di salute.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dell’accordo, quindi in occasione del primo incontro in cui viene redatto lo stesso.
La dimostrazione della data di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio, si avrà con la richiesta dell’emissione dell'estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, dove verranno apposte le debite annotazioni a procedimento concluso.
Cosa serve
Sono necessari:
la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai coniugi;
la copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità di entrambi i coniugi.
la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai coniugi;
la copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità di entrambi i coniugi.
Cosa si ottiene
Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
Tempi e scadenze
- Redazione dell’accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli Avvocati.
Qualora gli sposi non conoscessero la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
In tale occasione verrà fissato un nuovo appuntamento (non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo) al fine di confermare le volontà precedentemente espresse.
- Conferma dell’accordo
Nel giorno concordato con l’Ufficio, i coniugi devono presentarsi entrambi per rendere all’Ufficiale di Stato Civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.
La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo. Per espressa previsione dell’Art. 12, comma 3 del Decreto Legge n. 132/2014, così come convertito dalla Legge n. 162/2014, non è possibile differire tale secondo appuntamento per alcuna ragione, nemmeno per motivi di salute.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dell’accordo, quindi in occasione del primo incontro in cui viene redatto lo stesso.
La dimostrazione della data di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio, si avrà con la richiesta dell’emissione dell'estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, dove verranno apposte le debite annotazioni a procedimento concluso.
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli Avvocati.
Qualora gli sposi non conoscessero la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
In tale occasione verrà fissato un nuovo appuntamento (non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo) al fine di confermare le volontà precedentemente espresse.
- Conferma dell’accordo
Nel giorno concordato con l’Ufficio, i coniugi devono presentarsi entrambi per rendere all’Ufficiale di Stato Civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.
La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo. Per espressa previsione dell’Art. 12, comma 3 del Decreto Legge n. 132/2014, così come convertito dalla Legge n. 162/2014, non è possibile differire tale secondo appuntamento per alcuna ragione, nemmeno per motivi di salute.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dell’accordo, quindi in occasione del primo incontro in cui viene redatto lo stesso.
La dimostrazione della data di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio, si avrà con la richiesta dell’emissione dell'estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, dove verranno apposte le debite annotazioni a procedimento concluso.
Costi
Da corrispondere in sede di conferma dell'accordo (2° appuntamento)
euro 16,00=
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma è ammessa tuttavia la previsione dell’obbligo di pagamento di una somma a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione (c.d. assegno di mantenimento) sia nel caso di divorzio (c.d. assegno divorzile).
euro 16,00=
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma è ammessa tuttavia la previsione dell’obbligo di pagamento di una somma a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione (c.d. assegno di mantenimento) sia nel caso di divorzio (c.d. assegno divorzile).
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Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Demografici
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Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 08/05/2024 11:16:15