Devi pagare la TARI se possiedi, occupi o detieni, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):
locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
aree scoperte, ossia tutte quelle superfici prive di edifici o di strutture edilizie, di spazi circoscritti che non costituiscono parte integrante del locale adibiti a qualsiasi uso che producono rifiuti urbani e assimilati.
Sono invece escluse:
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 "Codice Civile" che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.
Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a 6 mesi, per questo periodo la TARI è dovuta per intero solo dal proprietario.